domenica 28 dicembre 2008

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "COMITATO INQUILINI ENPAM DI ROMA"

In data 25 novembre 2008 in Via Libero Leonardi n. 120 alle ore 21,00 si sono riuniti i Signori:
D'Angelo Nicola, Chiacchiararelli Stefania, Blasi Claudio, Cascioli Giuseppe, Sabbatelli Pietro, Antonio Fortunato, Loffredo Stefano, Pigiani Stefania, Aureli Vittorio, D'Amanzo Walter, Marini Stefano, Farina Giovanni, Tiberi Gianmario, D'Achille Stefania, Maggi Teresa, Fetonti Renato, Proietti Orzella Augusto, De Simone Giuseppe, Riggio Cristiano, Lombardi Corrado, Tufanisco Mario, Cinanni Francesco, D'Amore Arturo, Catalano Francesco, Tomisani Claudio, Vinci Marco, Giuliano Angelo
per costituire in forma scritta e registrata lo statuto dell'Associazione senza fini di lucro "Comitato Inquilini ENPAM di Roma".
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Loffredo Stefano il quale nomina segretario verbalizzante la Sig.ra Pigiani Stefania.
Il Presidente dell'assemblea illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori dell'iniziativa volta a costituire unAssociazione senza scopi di lucro e di promozione sociale, ai sensi della L. 383/2000.
A seguire dà lettura dello Statuto (che si riporta in calce al presente atto divenendone parte integrante) che dopo ampia e proficua discussione viene posto in votazione ed approvato all'unanimità.
Il Presidente propone i seguenti signori a componenti del Comitato Direttivo con le relative cariche sociali:
Presidente il Sig. D'Amanzo Walter
Segretario Amministrativo la Sig.ra Pigiani Stefania
Consiglieri i Sigg.: D'Angelo Nicola - Blasi Claudio - Cascioli Giuseppe - Sabatelli Pietro Antonio Fortunato - D'Achille Stefania - Fetonti Renato - De Simone Giuseppe - Farina Giovanni - Riggio Cristiano - Giuliano Angelo - Loffredo Stefano
i quali accettano.
La proposta, posta in votazione, viene approvata all'unanimità.
L'assemblea dichiara aperto il teseramento per divenire socie di detta Associazione, libero a tutti i cittadini residenti o dimicialiti nelle palazzine ENPAM di Roma, a norma di Statuto salvo rettifica del consiglio, e fissa la durata degli organi direttivi in quattro anni, termine al quale dovranno essere indette elezioni per gli eventuali rinnovi.
I presenti deliberano inoltre che l'Associazione "Comitato Inquilini ENPAM di Roma" avrà sede in Roma Via Libero Leonardi 120.
Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 23,30.
(seguono data, firme e c.f Associazione)
DEFINIZIONE E FINALITA'
Art. 1
L'Associazione "COMITATO INQUILINI ENPAM DI ROMA è costituita in Roma, Via Libero Leonardi 120.
Art.2
L'Associazione è apartitica e aconfessionale.
L'Associazione nasce con il fine di promuovere attività aventi lo scopo di attivare e organizzare tutte le iniziative che possono portare alla definizione, da parte degli organi competenti, di un quadro legislativo nazionale, europeo, che riconosca il diritto alla casa come fondamentale e inviolabile e preveda il potenziamento del patrimonio edilizio pubblico e ne garantisca la gestione a fini sociali. L'Associazione si prefigge lo scopo di rappresentare i propri iscritti presso l'ENPAM e presso tutte le istituzioni che riterrà opportuno per difendere i diritti e le aspettative degli stessi iscritti. L'Associazione si prefigge, altresì, il fine di promuovere tutte le iniziative che possano migliorare le condizioni di vita degli associati.
Le iniziative saranno volte a recuperare il valore dell'agire collettivo e di riaffermare il diritto degli esseri umani ad essere considerati "esseri umani", in pieno rispetto delle leggi dello Stato. L'Associazione si ripromette di attivare iniziative di promozione sociale, culturale, educative, sportive, ludico-ricreative, di tutela dell'ambiente, e tutti i servizi che gli "Inquilini ENPAM di Roma" riterranno opportuni per il loro tempo libero e per la crescita umana e culturale, con particolare riferimento a:
a) avanzare progetti e proposte ad enti di diritto pubblico e privato;
b) meeting, manifestazioni, spettacoli musicali e teatrali rivolti a tutta la collettività, con particolare riguardo a bambini e anziani;
c) laboratori manuali e culturali;
d) intrattenimenti, proiezioni e video-proiezioni di film ed eventi sportivi;
e) mostre, tavole rotonde, conferenze, congressi, dibattiti, seminari, inchieste, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, compresa quella informatica;
f) attività editoriale non periodica (anche con volantini ed altri mezzi).
Art. 3
L'Associazione non ha fini di lucro ed è retta dalle norme del Codice Civile riguardanti le Associazioni (artt. 36, 37 e 38 del c.c.). L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4
Può diventare socio chiunque abbia domicilio o residenza in uno degli appartamenti di proprietà dell'ENPAM di Roma che si trovano nel territorio e provincia che si riscontra nel presente statuto, indipendentemente dalla propia appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale.
Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.
Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al consiglio Direttivo dei 'delegati di Via', menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, dichiarando di accettare e di attenersi allo Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5
La domanda di ammissione a socio dà diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale. Sarà compito del consiglio direttivo, o del socio e dei soci delegati, a iscrivere il nome del nuovo socio, entro 10 giorni, all'interno dell'anagrafe sociale.
Art. 6
I soci hanno diritto:
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Art. 7
La qualifica di socio si perde per:
- cambio di residenza, o domicilio ovvero se un socio assume una residenza o domicilio in un appartamento non di proprietà dell'ENPAM;
- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- mancato rinnovo della tessera entro il 30 gennaio di ogni anno.
Art. 8
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 9
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione è ammesso il ricorso entro trenta giorni sul quale decide in via definitiva il Consiglio Direttivo che si riunirà entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE CONSUNTIVA
Art. 10
Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
E' vietata la distribuzione tra i soci, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione o riserve.
Art. 11
La rendicontazione consuntiva comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentata all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.
Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 12
Partecipano all'assemblea tutti i soci che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del consiglio direttivo tramite avviso scritto, o nelle altre forme previste dalla legge, contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima.
Art. 13
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con dirtto di voto, e delibera a maggiornaza assoluta dei voti di quest'ulotima. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'art. 4, sempre a maggioranza assoluta. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.
Art. 14
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 24.
Art. 15
L'assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario eletti in seno alla stessa.
Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione dei soci.
Art. 16
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. Essa:
- approva le linee generali del programma di attività;
- elegge gli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Art. 17
L'assemblea straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.
L'assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.
GLI ORGANISMI DIRIGENTI
Art. 18
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica quattro anni. E' composto da un minimo di cinque membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I componenti degli organi statutari opereranno gratuitamente per l'espletamento dell'incarico.
Art. 19
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per i compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alle realizzazioni di specifici programmi.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo crea ed elegge al suo interno oltre il presidente, legale rappresentanto dell'Associazione, ed il segretario amministrativo, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, tutte quelle figure istituzionali utili alla miglior gestione dell'Associazione stessa.
Art. 21
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre annualmente la rendicontazione consuntiva;
- deliberare circa l'ammissione a socio, o delegare a tale scopo uno o più soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti inerenti le attività sociali;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazione ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;
- stabilire la data di convocazione del Consiglio Direttivo stesso;
- stabilire l'entità della quota sociale.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, nel giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.
Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
Art. 23
I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade e verrà sostituito da un membro eletto dall'Assemblea dei soci convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla data di decadenza.
Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri.
Il Consiglio Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicendo nuove elezioni entro venti giorni.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 24
La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta di medesimi.
L'assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altri Enti con finalità analoghe o per scopi di utilità generale.
Ove non sia possibile raggiungere la maggioranza di cui al primo comma, nel corso di tre successive convocazioni l'Associazione si scioglie automaticamente, nel rispetto del vincolo di destinazione del patrimonio di cui al secondo comma.
Art. 25
Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide il Consiglio Direttivo ai sensi delle leggi vigenti.

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